STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PROGETTO VIVERE VEGAN ODV

articolo 1

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l’associazione Progetto Vivere Vegan ODV con sede nel comune di Firenze. L’Associazione non ha scopi di lucro, è apolitica e ha durata illimitata.

articolo 2

 L’Associazione ha per scopo la diffusione del veganismo e dei suoi principi etici, scientifici e culturali e persegue unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore.

L’Associazione intende perseguire il suo scopo statutario avvalendosi di tutti i mezzi opportuni ed in particolare:

  • la ricerca di informazioni e di dati atti a dimostrare l’utilità per l’ambiente, la salute umana e il rispetto degli animali non umani del veganismo;
  • la produzione di materiale cartaceo (volantini, opuscoli, libri, etc) informativo su tutti gli aspetti (culturali, ecologici, etici e salutistici) del veganismo;
  • la diffusione di informazione tramite i mezzi informatici (p.e.internet) o ogni altro mezzo di comunicazione

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento della finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà utilità sociale.

articolo 3

L’adesione all’Associazione è da considerarsi sempre a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta di associazione, accettata dal consiglio direttivo e che sono in regola con il pagamento della quota associativa. Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All’atto di comunicazione di accoglimento della domanda di associazione devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale che non è frazionabile. Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Ogni socio ha il diritto di voto alle assemblee e di partecipare alle attività dell’Associazione. La qualità di socio si perde per volontarie dimissioni, per morosità nei pagamenti dovuti all’Associazione o per gravi atti di indisciplina in quest’ultimo caso occorrendo una delibera a maggioranza dell’Assemblea rispetto al numero complessivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

articolo 4

Le prestazioni dei volontari a favore dell’Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’Associazione, per meglio raggiungere gli scopi previsti dal presente statuto, si potrà avvalere di consulenze o prestazioni professionali esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

articolo 5

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote sociali annuali dei soci;
  • da eventuali contributi volontari dei soci;
  • da eventuali contributi volontari di terzi;
  • dal ricavato che si potrà ritrarre dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;
  • da contributi pubblici
  • (lasciti testamentari, rendite patrimoniali…) eventuale
  • da proventi da attività di raccolta fondi.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi associativi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti di Terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. È fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

articolo 6

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti) e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci che si dovrà tenere entro l’ultimo giorno del mese di febbraio. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione,   nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

articolo 7

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo. A garanzia della democraticità della struttura dell’associazione si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

  1. Assemblea

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti da almeno tre mesi all’associazione. L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, mediante avviso per via telematica o, in mancanza di tal possibilità, a mezzo lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della data stabilita e con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, giorno ed ora della riunione fissati sia per la prima che per la seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o da almeno un terzo degli associati.

Sono competenze inderogabili dell’assemblea:

  • nomina e revoca il presidente e il Consiglio Direttivo;
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  • approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera l’esclusione dei soci;
  • delibera sulle modificazioni dello statuto;
  • delibera sull’eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione in conformità a quanto stabilito in materia dal Codice del Terzo settore;
  • delibera lo scioglimento dell’Associazione;
  • approva la trasformazione, fusione, scissione dell’associazione.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire col voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Essa è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza qualificata.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio, se consentito dalla legge, può rappresentare con delega scritta fino ad altri due soci. La delega può essere espressa anche a mezzo telefax. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza da un membro del consiglio direttivo. Deve essere redatto un verbale di ogni Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea sono affisse nella sede sociale per un periodo di quindici giorni dalla data della deliberazione stessa.

  1. Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da membri designati tra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri compreso tra due e sei, da stabilirsi in sede assembleare. Il Consiglio dura in carica due anni e può essere rieletto. Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri (per dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi), si procederà da parte del consiglio Direttivo alla sostituzione degli stessi con soci tra i primi dei non eletti regolarmente iscritti, ovvero con elezione alla prima assemblea. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del consiglio direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del Presidente. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, autorizzando le relative entrate e le spese nei limiti delle somme stanziate per i diversi titoli del bilancio preventivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

  1. Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. In particolare al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale. La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo stesso viene conferito il potere di proporre querela. Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Il Presidente dura in carica 2 anni e può essere rieletto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

articolo 8

In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

articolo 9

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal presidente del Tribunale di Firenze. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

articolo 10

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.