| |
 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
statuto |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Progetto
Vivere Vegan ONLUS
si costituisce in associazione
il 7 febbraio 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| articolo
1 |
|
|
|
E'
costituita il 7 febbraio 2001 l'associazione Progetto Vivere Vegan
ONLUS con sede in via di Montisoni, 37, 50012 Bagno a Ripoli (Firenze).
L'Associazione non ha scopi di lucro, e' apolitica e ha durata illimitata. |
|
|
|
| |
| articolo
2 |
|
|
|
L'Associazione,
ha per scopo la diffusione del veganismo e dei suoi principi etici,
scientifici e culturali e persegue unicamente finalita' di solidarieta'
sociale nell'ambito della tutela e della valorizzazione della
natura e dell'ambiente.
L'Associazione intende perseguire il suo scopo statutario avvalendosi
di tutti i mezzi opportuni ed in particolare:
- la ricerca
di informazioni e di dati atti a dimostrare l'utilita' per
l'ambiente, la salute umana e il rispetto degli animali non
umani del veganismo;
- la produzione
di materiale cartaceo (volantini, opuscoli, libri, etc) informativo
su tutti gli aspetti (culturali, ecologici, etici e salutistici)
del veganismo;
- la diffusione
di informazione tramite i mezzi informatici (p.e.internet)
o ogni altro mezzo di comunicazione utile.
E'
fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di
svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli
sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse
o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento
della finalita' di solidarietà sociale. |
|
|
|
| |
| articolo
3 |
|
|
|
L'adesione
all'Associazione e' da considerarsi sempre a tempo indeterminato
e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I
soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno
presentato domanda di associazione, accettata dal consiglio direttivo
e che sono in regola con il pagamento della quota associativa.
All'atto di presentazione della domanda di associazione devono
essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale
che non e' frazionabile. Ogni socio e' vincolato all'osservanza
di tutte le norme del presente statuto, nonche' delle disposizioni
adottate dagli Organi dell'Associazione. Ogni socio ha il diritto
di voto alle assemblee e di partecipare alle attivita' dell'Associazione.
La qualita' di socio si perde per volontarie dimissioni, per morosita'
nei pagamenti dovuti all'Associazione o per gravi atti di indisciplina
in quest'ultimo caso occorrendo una delibera a maggioranza rispetto
al numero complessivo. Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione
e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente
sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse.
La
qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. |
|
|
|
| |
| articolo
4 |
|
|
|
Il
patrimonio dell'Associazione e'
costituito:
-
dalle quote sociali annuali dei soci;
- da
eventuali contributi volontari dei soci;
- da
eventuali contributi volontari di terzi;
-
dal ricavato che si potra' ritrarre dalle varie iniziative
che saranno intraprese dall'associazione;
-
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo
sociale.
L'adesione
all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento della quota. I versamenti al
fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entita' e sono
comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso
di scioglimento dell'Associazione, ne'
in caso di esclusione o di morte dell'associato si può
dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione
per il fondo di dotazione. Le quote ed i contributi associativi
non sono trasmissibili. E'
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed
avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve
o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura ed e'
fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per
la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse. |
|
|
|
| |
| articolo
5 |
|
|
|
Gli
esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo (dal quale devono
risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti) e il bilancio
preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea dei soci che si dovrà tenere entro l'ultimo
giorno del mese di febbraio. I bilanci devono essere depositati
presso la sededell'Associazione, nei quindici giorni precedenti
la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti
i soci. |
|
|
|
| |
| articolo
6 |
|
|
|
Sono
organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Presidente,
il Consiglio Direttivo. A garanzia della democraticità
della struttura dell'associazione si stabilisce che tutte le cariche
devono essere elettive oltre che gratuite.
A)
Assemblea
L'Assemblea
dei soci e' l'organo sovrano dell'Associazione: essa e' composta
da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale
e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione,
risultino iscritti da almeno tre mesi all'associazione. L'Assemblea
e' convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno ed
ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, mediante avviso
per via telematica o, in mancanza di tal possibilità,
a mezzo lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della
data stabilita e con l'indicazione degli argomenti da trattare,
del luogo, giorno ed ora della riunione fissati sia per la
prima che per la seconda convocazione. L'Assemblea può
essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei
Consiglieri o da almeno un terzo degli associati. L'Assemblea
ordinaria nomina il presidente e il Consiglio Direttivo, delinea
gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività
dell'Associazione; approva il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo; delibera sull'eventuale destinazione di utili
o di avanzi di gestione in conformita' a quanto stabilito
in materia dal DLT 04/12/97 n° 460 sulle ONLUS, delibera
lo scioglimento dell'Associazione e l'esclusione dei soci.
L'Assemblea ordinaria e' valida in prima convocazione quando
siano presenti almeno la metà degli associati aventi
titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei partecipanti. L'Assemblea ordinaria delibera,
sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza
assoluta, vale a dire col voto favorevole di metà più
uno dei votanti. L'Assemblea straordinaria delibera sulle
modifiche del presente statuto e sullo scioglimento, la liquidazione
dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Essa
e' valida in prima convocazione quando siano presenti almeno
la meta' degli associati aventi titolo a parteciparvi; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti
e delibera a maggioranza assoluta. Ogni socio ha diritto ad
un voto. Ogni socio, se consentito dalla legge, puo' rappresentare
con delega scritta fino ad altri due soci. La delega puo'
essere espressa anche a mezzo telefax. L'Assemblea è
presieduta dal Presidente ed in sua assenza da un membro del
consiglio direttivo. Deve essere redatto un verbale di ogni
Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono affisse nella
sede sociale per un periodo di quindici giorni dalla data
della deliberazione stessa.
B)
Consiglio Direttivo
L'Associazione
e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da membri
designati tra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il
Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un
numero di Consiglieri compreso tra due e sei, da stabilirsi
in sede assembleare. Il Consiglio dura in carica due anni e
può essere rieletto. Se nel corso dell'anno sociale vengono
a mancare uno o più Consiglieri (per dimissioni scritte
indirizzate al Consiglio Direttivo o per esclusione deliberata
dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi), si procedera'
da parte del consiglio Direttivo alla sostituzione degli stessi
con soci tra i primi dei non eletti regolarmente iscritti, ovvero
con elezione alla prima assemblea. Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da
un membro del consiglio direttivo.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la
presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità di
voto sarà determinante il voto del Presidente. E' ammessa
la possibilita' che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano
per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti
i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito
seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il
Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si
trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario,
onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul
relativo libro. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo
redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
autorizzando le relative entrate e le spese nei limiti delle
somme stanziate per i diversi titoli del bilancio
preventivo.
C)
Presidente
Al
Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione
di fronte ai terzi e anche in giudizio. In particolare al Presidente
viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare
in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale
e locale. La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi
tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile
nei processi penali. Allo stesso viene conferito il potere di
proporre querela. Il Presidente puo' conferire procura ad uno
o piu' soci sia per singoli atti che per categorie di atti.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente puo'
attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei
al Consiglio stesso. Il Presidente dura in carica 2 anni e puo'
essere rieletto.
|
|
| |
| articolo
7 |
|
|
|
In
caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo
di devolvere il proprio patrimonio ad organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge del 23/12/1996 n° 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. |
|
| |
| articolo
8 |
|
|
|
Qualunque
controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione
del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso,
sara' rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore
che giudichera' secondo equità e senza formalita' di procedura,
dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto
di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo,
alla nomina dell'arbitro sara' provveduto dal presidente del Tribunale
di Firenze. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa
riferimento alle disposizioni di legge in materia. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
chi
siamo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|